La questione è quella dei rimborsi elettorali: 7
milioni restituiti dal Movimento 5 Stelle, secondo noi, contro i 42 dichiarati
da Grillo, che ha nominato il collaboratore di Wired Gianluca De
Martino “giornalista
del giorno”, la rubrica con cui il leader del M5s segnala giornalisti
che non raccontano il Movimento come piacerebbe a lui.
In particolare, secondo
Grillo, “il M5S ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali
come promesso durante la campagna elettorale delle politiche del 2013″. Scrive
invece Gianluca De Martino che “agli atti parlamentari risulta
che il movimento di Grillo e Casaleggio sia decaduto per l’assenza di
requisiti, tra cui trasparenza e statuto”. E lo confermano le
carte: i decreti dei presidenti di Camera e Senato pubblicati sulle
Gazzette Ufficiali.
Nel pdf della
Gazzetta Ufficiale in cui sono elencati i contributi assegnati ai partiti
politici per le elezioni della Camera dei Deputati, ai piedi della pagina
figura – tra i partiti decaduti ex articoli 3 e 5 della Legge 96/2012 – proprio
il Movimento 5 stelle.
La legge 96 del 2012 è quella approvata quando al
governo c’era Mario Monti e riduce i contributi pubblici a partiti e movimenti.
Cosa dicevano le norme, oggi abolite dalla nuove legge di dicembre 2013 che
cancella il contributo pubblico diretto ai partiti dal 2017 in poi?
L’articolo 3 stabiliva che i partiti che non
facessero esplicita richiesta entro il termine di 30 giorni
dalle elezioni erano dichiarati decaduti sia dal rimborso che dal cofinanziamento
(quest’ultimo importo è stabilito in proporzione alle quote raccolte dai
privati, impossibile da quantificare per il M5s che non ha presentato
documentazione).
L’articolo 5, invece, stabiliva che senza il
deposito di atto costitutivo e statuto, il partito o movimento politico perdeva
ogni diritto al rimborso elettorale. Grillo e il Movimento 5 stelle hanno avuto
un anno e più di tempo per chiarire questo aspetto, ma non l’hanno
fatto.
La nuova legge fa un passo avanti ulteriore rispetto alla
trasparenza dei partiti, prevedendo l’obbligo di pubblicazione online di
bilanci e spese elettorali.
Ecco cosa prevede l’articolo 5.
Atti costitutivi e statuti dei partiti e
dei movimenti politici
1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse
le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora
abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla
presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto,
che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di
svolgimento delle elezioni. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella
forma dell’atto pubblico e indicano in ogni caso l’organo competente ad
approvare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la gestione
economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici
nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto
delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse
le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non
trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera
dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal
diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad
essi eventualmente spettante.
mader
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